GLOSSARIO DI URBANISTICA 2

PIANO DI RECUPERO E ZONE DI RECUPERO[1]

·                    L 05-08-1978 N. 457-Norme per l'edilizia residenziale.

·                    L 17-02-1992 N. 179-Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

·                    DL 05-10-1993 N. 398-Disposizioni per l'accelerazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.(Convertita con modificazioni dalla L. 4/12/92, n. 493).

·                    DM 05-08-1994 -Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

·                    DM 05-08-1994 -Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata.

·                    DM 21-12-1994 -Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art.2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni.

·                    DL 20-09-1996 N. 491-Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.(Non convertito in legge).

DEFINIZIONE: “Piano di Recupero e Zone di Recupero”

Strumento urbanistico di carattere esecutivo che attua le previsioni dello strumento urbanistico programmatico (PRG o PF) finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi possono consistere nel recupero edilizio, ambientale e sociale; è equiparabile al piano particolareggiato quanto agli effetti, mentre per quanto attiene la procedura di approvazione essa si completa con la deliberazione del consiglio comunale con la quale sono formulate pure le controdeduzioni alle osservazioni svolte dai privati. Le norme regionali possono disciplinare la materia procedurale con proprie leggi.

Mediante il piano di recupero possono essere previsti interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica con la previsione di demolizioni anche totali e ridisegno degli isolati e della rete stradale. In caso di mancata attuazione degli interventi rimessi ai privati, entro il termine fissato nel piano, il comune può procedere all'espropriazione degli immobili.

L'adozione del piano di recupero deve essere preceduta dall'individuazione delle zone di recupero comprendenti le aree, edificate e non, nelle quali si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente e dall'indicazione degli interventi subordinati al piano di recupero.

L'identificazione delle zone avviene contestualmente all'adozione del piano regolatore generale o, se successivamente, con sola deliberazione del consiglio comunale, esaminata dal Comitato regionale di controllo.

LEGISLAZIONE RICHIAMATA

L. 05-08-1978 N. 457-Norme per l'edilizia residenziale.

TITOLO IV

Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

27. (Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente). - I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni.

28. (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). - I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente art. 27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

29. (Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni). - Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.

La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di recupero.

30. (Piani di recupero di iniziativa dei privati). - I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

31. (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni ed integrazioni.

32. (Disposizioni particolari). - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 . I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , o della presente legge, la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

33. (Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero). - Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10 , fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.

Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella del contributo sugli interessi di pre ammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma.

Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.

La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.

34. (Piani esecutivi vigenti). - Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.

L 17-02-1992 N. 179-Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

Capo IV - Recupero

11. Riserva a favore degli interventi di recupero. - 1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate in misura non inferiore al 30 per cento per il recupero ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma primo dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva o di immobili non residenziali funzionali alla residenza, ivi compreso, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.

12. Risanamento delle parti comuni dei fabbricati. - 1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condominii o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente. Detti contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione, o a cooperative edilizie alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.

2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

a) la dotazione della strumentazione urbanistica;

b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;

c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente articolo si prescinde dai requisiti previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 457, del 1978, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Il programma è approvato dal consiglio comunale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

13. Attuazione dei piani di recupero. - 2. E' in facoltà del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi anche il comune.

15. Disposizione per gli edifici condominiali. - 2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

DL 05-10-1993 N. 398-Disposizioni per l'accelerazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.(Convertita con modificazioni dalla L. 4/12/92, n. 493).

11. Programmi di recupero urbano. - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento

urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

05-08-1994 -Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

TITOLO I

Nuova edificazione

1. Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 800.000 e L. 1.050.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, anche in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione;

c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche;

accantonamento per imprevisti;

acquisizione area e urbanizzazioni;

condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), letteraa),costituisce elemento imprescindibile dall'intervento.

I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica e, comunque, fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova edificazione (C.R.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.200.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.700.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

TITOLO II

Recupero del patrimonio edilizio

2. Recupero primario. - Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti.

Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 480.000 e L. 630.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, anche in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione;

c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

b) per demolizioni di superfetazioni;

c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

e) in presenza di particolari situazioni la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

rilievi e indagini preliminari;

accantonamento per imprevisti;

urbanizzazioni;

condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), letteraa),costituisce elemento imprescindibile dall'intervento.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 880.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.270.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

3. Recupero secondario. - Per recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi.

Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 310.000 e L. 350.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10% del costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione;

c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) in presenza di particolari situazioni, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

accantonamento per imprevisti;

condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), lettera a),costituisce elemento imprescindibile dall'intervento.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 470.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 600.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

4. Recupero di edifici da acquisire. - Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, il limite massimo di L. 2.030.000, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

Lo stesso limite di L. 2.030.000 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, o il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.

TITOLO III

Manutenzione straordinaria

5. Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma del seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 350.000 e L. 390.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6;

2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) quando ricorrono particolari condizioni, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

accantonamento per imprevisti.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.R.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 480.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 620.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

TITOLO IV

Determinazione delle superfici

6. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Per gli interventi di nuova edificazione:

la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;

la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferto al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq;

la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:

Sc = Su + 60% (Snr + Sp).

Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria:

la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Per gli interventi di recupero secondario:

la superficie complessiva è costituita dalle superfici abitabili aumentata del 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio.

Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisizione dell'edificio:

la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

TITOLO V

Applicazione dei limiti massimi di costo in ambito regionale

7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono il costo base di realizzazione tecnica degli interventi di nuova edificazione e disciplinano le maggiorazioni da riconoscere per i singoli elementi di costo aggiuntivi al costo base di realizzazione tecnica delle diverse tipologie di intervento, compresi quelli costituenti gli oneri complementari, entro i limiti massimi di maggiorazione e di costo di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, dandone comunicazione al Segretariato generale del C.E.R., deroghe motivate al limite massimo di costo totale dell'intervento per maggiori costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili con possibilità di accantonamento delle risorse in fase di programmazione degli interventi.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare costi totali di intervento inferiori o superiori a quelli massimi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sulla base delle specifiche situazioni territoriali, ferme restando le quantità fisiche da realizzare.

TITOLO VI

Ambito programmatico di applicazione

8. I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti gli interventi finanziati con le disponibilità ripartite con delibera CIPE 21 dicembre 1993, come modificata in data 16 marzo 1994. Gli stessi costi possono essere applicati, in alternativa a quelli stabiliti con decreto ministeriale 26 aprile 1991, secondo discrezionalità dell'ente appaltante, agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con risorse ripartite con delibere precedenti e non ancora appaltati, purché sia verificata la copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti da tale applicazione.

TITOLO VII

Ambito temporale di applicazione

9. Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, può essere aggiornato, annualmente, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.

Il limite di costo totale dell'intervento è parimenti incrementato dello stesso importo, stabilito in valore assoluto, per l'aggiornamento dei costi di realizzazione tecnica.

Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Segretariato generale del C.E.R.

TITOLO VIII

Quadri tecnico-economici (Q.T.E.)

10. Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli che all'uopo saranno aggiornati e predisposti dal Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

1. Art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. - 1.1. Il limite massimo di reddito per la conduzione in locazione o per l'assegnazione in godimento di alloggi realizzati o recuperati o, nel caso di enti, privati e società, acquistati da questi ultimi per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è pari a quello in vigore ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

1.2. Ai fini della individuazione e determinazione del reddito dei conduttori o degli assegnatari valgono le disposizioni previste dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

1.3. Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non possono risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito in convenzione.

1.4. Il contributo in unica soluzione concedibile agli operatori individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è stabilito nella misura del 20 per cento del costo convenzionale dell'alloggio per gli interventi di nuova costruzione e nella misura del 25 per cento del costo convenzionale degli interventi di recupero per gli alloggi recuperati. I soggetti operatori, che si obblighino a destinare permanentemente gli alloggi alla locazione o all'assegnazione in godimento a soggetti con reddito non superiore a 35 milioni di lire, possono beneficiare del contributo stabilito nella misura del 30 per cento del costo convenzionale e di una anticipazione pari al 30 per cento dello stesso costo per gli alloggi di nuova costruzione. Per gli alloggi recuperati tali aliquote sono elevate al 35 per cento. La somma concessa a titolo di anticipazione, rivalutata in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della integrale erogazione dell'anticipazione fino al 31 dicembre del trentesimo anno posteriore alla stessa data, dovrà essere restituita, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a partire dal trentunesimo anno in 15 annualità costanti posticipate.

1.5. Per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, in relazione alla natura dei finanziamenti utilizzati ed in attuazione della esplicita indicazione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo, i destinatari delle abitazioni realizzate o recuperate possono essere esclusivamente lavoratori dipendenti che abbiano versato, per il periodo minimo di un mese, i contributi previsti dal primo comma, lettera b), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Tale vincolo, da indicare in convenzione, deve essere rispettato sia nella scelta dei conduttori e degli assegnatari in godimento che nella individuazione degli acquirenti o degli assegnatari in proprietà delle abitazioni realizzate o recuperate, trascorsi i primi otto anni di destinazione obbligatoria alla locazione e per l'intera durata della convenzione comunale.

1.6. Le disposizioni relative alla determinazione del contributo di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, si applicano anche agli interventi disciplinati dall'art. 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel caso in cui detti interventi siano previsti dalla regione in attuazione del Programma quadriennale 1992-95 e rispettino totalmente le condizioni previste dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2 . Art. 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. - 2.1. I limiti massimi di reddito dei soggetti destinatari degli alloggi realizzati o recuperati o, nel caso di enti, privati e società, acquistati da questi ultimi per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono quelli in vigore ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2.2. Ai fini della individuazione e determinazione del reddito dei conduttori o degli assegnatari valgono le disposizioni previste dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2.3. Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non possono risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito in convenzione o al 3,5 per cento dello stesso valore, nel caso in cui il reddito del conduttore o dell'assegnatario, individuato e determinato secondo le disposizioni richiamate al punto 2.2., risulti rispettivamente inferiore o uguale a 50 milioni e a 30 milioni di lire. Tale misura è ridotta al 3 per cento nel caso in cui il reddito risulti inferiore o uguale a 25 milioni di lire.

2.4. Il contributo in unica soluzione concedibile agli operatori individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è stabilito nella misura del 25 per cento del costo convenzionale nel caso di alloggi di nuova costruzione e nella misura del 30 per cento nel caso di alloggi recuperati destinati a soggetti aventi redditi inferiori o uguali a 25 milioni di lire. Tali misure sono ridotte rispettivamente al 20 per cento e al 25 per cento nel caso di redditi inferiori o uguali a 30 milioni di lire e al 10 per cento e al 15 per cento nel caso di redditi inferiori o uguali a 50 milioni di lire.

2.5. Al fine di disciplinare il rapporto contrattuale che definisce i diritti e gli obblighi da indicare nelle convenzioni comunali, il segretariato generale provvede alla emanazione di un apposito regolamento.

3. Alloggi destinati alla vendita o all'assegnazione in proprietà. - 3.1. Fermi restando i limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata in vigore ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i contributi in unica soluzione concedibili ai soggetti operatori individuati dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono stabiliti nella misura del 30 per cento del costo convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione e nella misura del 35 per cento del valore di riferimento degli alloggi recuperati per acquirenti o assegnatari con reddito inferiore o uguale a 25 milioni. Tali misure sono rispettivamente ridotte al 20 per cento e al 25 per cento per acquirenti o assegnatari con reddito inferiore o uguale a 30 milioni e al 10 per cento e al 15 per cento per acquirenti o assegnatari con reddito inferiore o uguale a 50 milioni. Detti contributi si intendono provvisoriamente erogati agli operatori in quanto devono essere dagli stessi integralmente trasferiti ai destinatari finali degli alloggi.

3.2 Il valore di riferimento degli alloggi recuperati, di cui al punto 3.1., non può risultare superiore al limite massimo di costo del recupero di edifici da acquisire, stabilito dalla regione ai sensi del decreto sui limiti massimi di costo dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

3.3. Le misure del contributo, definite al punto 3.1., sostituiscono quelle già previste, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i privati che intendano costruire la propria abitazione. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dei presenti punti 3. i contributi in conto capitale di cui all'art. 2, decimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, per la cui determinazione continua ad applicarsi la disciplina prevista da tale comma.

4. Art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. - 4.1. Il contributo in unica soluzione concedibile ai sensi dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è pari, per ciascuna abitazione, al 20 per cento del costo convenzionale desumibile dal quadro tecnico-economico dell'intervento, nel caso in cui la stessa venga destinata a residenza principale o ceduta in locazione ad uso abitativo primario. Al fine di incentivare la realizzazione di tali interventi, tale contributo può essere concesso anche ai proprietari di locali con destinazione non residenziale, purché la superficie di questi ultimi non superi il 30 per cento della superficie complessiva dell'immobile.

4.2. Si prescinde dal possesso del requisito del reddito, di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i proprietari degli immobili interessati dagli interventi realizzati ai sensi dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, fermi restando gli altri requisiti in vigore per gli interventi di edilizia agevolata. Per i proprietari di più unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato, si prescinde dal requisito della impossidenza, nello stesso comune, di altra abitazione, di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, purché tutte le abitazioni, con la sola eccezione di quella direttamente utilizzata, siano convenzionate con il comune per la loro locazione.

4.3. Qualora l'alloggio venga destinato alla locazione o assegnato in godimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 179/1992, il contributo in unica soluzione concedibile, previsto al punto 4.1., è pari al 30 per cento.

5. Modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. - 5.1. Al fine della programmazione degli interventi di edilizia agevolata le regioni possono fare riferimento:

a) per quanto concerne la misura percentuale del contributo, all'aliquota media spettante agli operatori in base alla distribuzione per tipologia di intervento e per fasce di reddito prevedibile anche in base all'attuazione dei programmi precedenti;

b) per quanto concerne il costo convenzionale degli alloggi, ai costi massimi ammissibili, applicati a tipologie abitative, da considerarsi rappresentative regionalmente;

c) per quanto concerne la variabile inflazionistica, alla previsione di una riserva da utilizzare per far fronte all'andamento prevedibile dei costi di costruzione.

5.2. Al fine della determinazione, in via provvisoria, del valore dei contributi da erogare le regioni possono far riferimento alla percentuale minima, se la differenziazione del contributo riguarda la natura dell'intervento o alla percentuale media, se la differenziazione riguarda il reddito dei destinatari finali.

5.3. L'erogazione del contributo in unica soluzione viene effettuata, in due rate di uguale importo, nella misura complessiva del 70 per cento del valore indicato nel decreto di concessione provvisorio del contributo nel corso di realizzazione dell'intervento. Il saldo o il recupero della differenza fra il valore del contributo definitivamente accertato e l'importo erogato nel corso della realizzazione dell'intervento sono effettuati immediatamente dopo la emissione del decreto definitivo di concessione del contributo, con il quale sono accertati i requisiti soggettivi e il rispetto dei requisiti oggettivi.

6. Art. 6, comma 11, della legge 17 febbraio 1992, n. 179. - 6.1. L'applicazione delle disposizioni previste all'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, agli interventi di edilizia agevolata, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, è consentita nei casi in cui non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo all'istituto mutuante o nei casi in cui, pur essendo stato emesso il decreto, non siano stati ancora erogati contributi all'istituto e lo stesso comunichi alla regione la propria disponibilità a rinunciare al contributo, consentendo alla medesima regione di annullare il provvedimento emesso.

6.2. Nei casi descritti al precedente punto, l'operatore potrà richiedere alla regione la diretta concessione del contributo in 15 annualità di importo costante, oltre a non più di tre annualità utilizzabili nella fase di pre ammortamento, purché lo stesso abbia contratto mutui edilizi, fondiari o ipotecari destinati alla realizzazione dell'intervento, come espressamente richiesto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 179/1992.

6.3. Il valore delle annualità costanti di cui al punto precedente si determina nel seguente modo:

a) si calcola il contributo in unica soluzione come valore attuale dei contributi decrescenti erogabili, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, su un mutuo di durata quindicennale di importo pari a quello ammesso a contributo. Il tasso di attualizzazione è pari al costo della provvista in vigore al momento del decreto regionale di concessione provvisoria del contributo;

b) si determina il valore dell'annualità costante nell'importo della rata costante di ammortamento quindicennale di un capitale pari al contributo in unica soluzione in precedenza calcolato. Il tasso di interesse da utilizzare è quello impiegato per la determinazione del valore attuale.

6.4. La eventuale concessione del contributo in unica soluzione è subordinata alla disponibilità, da parte della regione, delle necessarie risorse finanziarie, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato e tenendo conto delle annualità pregresse utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 179/1992, per il finanziamento del programma quadriennale 1992-1995. Il Segretariato generale del C.E.R., su richiesta delle regioni, in sede di attuazione di quanto previsto al punto 10 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, modificata in data 16 marzo 1994, propone al C.E.R. l'ammontare dei limiti di impegno destinabili alla concessione dei contributi in unica soluzione.

6.5. Nel caso in cui i contributi siano erogati in annualità costanti e qualora l'operatore documenti l'avvenuta contrazione di uno o più mutui edilizi, fondiari o ipotecari destinati al finanziamento dell'intervento, la regione, al termine di ciascun anno compreso fra la data di emissione del decreto provvisorio di concessione e la data di emissione del decreto definitivo di concessione ed entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla prima erogazione del mutuo, determina i contributi da riconoscere per la fase di pre ammortamento. Il contributo annuale da erogare agli operatori in fase di pre ammortamento è determinato come quota percentuale del valore degli interessi calcolati sull'importo del contributo concedibile in unica soluzione applicando un tasso pari al costo della provvista in vigore al momento del decreto di concessione provvisoria del contributo. La quota percentuale, da definire ciascun anno per la valutazione del contributo di pre ammortamento, rappresenta l'incidenza dell'esposizione dell'operatore nei confronti dell'istituto di credito mutuante, ed è calcolata come sommatoria degli stati di avanzamento di erogazione del mutuo, espressi in percentuale dell'importo complessivo del mutuo e moltiplicati per le rispettive frazioni di anno».

DM 21-12-1994 -Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art.2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni.

Allegato

Articolo 1 - Disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie a valere sul fondo di lire 288 miliardi, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come integrato dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana con il concorso obbligatorio di risorse private.

1-bis. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono destinate quanto al 70 per cento, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, e quanto al 30 per cento, ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

1-ter. Le suddette disponibilità finanziarie, qualora non utilizzate secondo la ripartizione di cui al comma 1-bis, sono utilizzabili per gli altri comuni.

2. All'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana possono altresì partecipare soggetti pubblici che con proprie risorse, provenienti da autofinanziamento, realizzano parte degli interventi previsti dal programma medesimo.

Articolo 2 - Obiettivi del programma

1. I programmi di riqualificazione urbana si propongono di avviare il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie che riguardano:

a) parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato;

c) interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 1:

a) i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i comuni con essi confinanti ovvero ricadenti in aree metropolitane da definirsi ai sensi della legge n. 142/1990;

b) i comuni capoluogo di provincia;

c) gli altri comuni qualora la proposta di programma riguardi, per una percentuale significativa, aree industriali dismesse;

d) i comuni ricadenti in ambiti urbani sovracomunali interessati da rilevanti fenomeni di trasformazione economica e a tal fine specificatamente definiti dalle competenti regioni con propri atti deliberativi ai fini dell'allocazione delle risorse a valere sui fondi per la programmazione di edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95.

2. Per i comuni di cui alle lettere b), c) e d), la richiesta dei finanziamenti è effettuata per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità, adeguatamente motivata.

3. Le amministrazioni comunali formulano proposte di programmi di intervento, da sottoporre all'approvazione del Segretariato generale del CER secondo le procedure, i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

4. Le richieste di finanziamento devono ricomprendere gli atti d'obbligo o gli schemi di convenzione sottoscritti dai soggetti privati che partecipano con proprie risorse al programma medesimo, le adesioni delle regioni nel caso della concessione di ulteriori finanziamenti a valere sui fondi per il quadriennio 1992-95, nonché le adesioni o le intese di altri soggetti pubblici che partecipano alla realizzazione del programma con proprie risorse ovvero in quanto titolari di beni, di diritti o di competenze.

Articolo 4 - Ambiti di intervento

1. Il comune delimita l'ambito territoriale oggetto del programma in ragione:

a) dell'ampiezza e della consistenza del degrado edilizio (fatiscenza degli edifici), urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi pubblici), ambientale (fatiscenza degli spazi pubblici, dell'arredo urbano, delle aree verdi), economico (impianti produttivi dismessi, carenza di attività produttive, artigianali, commerciali, di servizio, gravi problemi occupazionali), sociale (emarginazione delle periferie);

b) del raggio di influenza delle urbanizzazioni primarie e secondarie oggetto del programma;

c) del ruolo strategico del programma rispetto al contesto urbano e metropolitano.

2. L'ambito di intervento, in relazione alla finalità della legge, ricade all'interno di zone in tutto o in parte già edificate. Non può peraltro escludersi la possibilità che il programma di riqualificazione richieda interventi esterni a tali zone. In tal caso deve già esistere una connessione funzionale che giustifichi l'unitarietà della proposta ovvero tale connessione, nella sua interezza, è oggetto del programma stesso.

Articolo 5 - Interventi previsti

1. I singoli interventi sono inclusi nei programmi in quanto rivolti alla riqualificazione degli ambiti di intervento nel loro complesso. I programmi hanno, pertanto, carattere unitario e consistono in un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e di interventi privati realizzati in regime di convenzione.

2. Gli interventi costituenti il programma sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) acquisizione di immobili da destinare ad urbanizzazioni primarie o secondarie o edilizia residenziale pubblica mediante cessione gratuita, cessione volontaria, espropriazione, permuta, ecc.;

b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano delle aree e degli spazi pubblici;

d) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;

e) opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali e non residenziali;

f) realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;

g) ristrutturazione urbanistica.

3. Ai fini di quanto contenuto nel presente bando, gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) sono da considerare pubblici, gli altri interventi possono essere pubblici o privati a seconda del regime di proprietà attribuito all'immobile oggetto dell'intervento.

Articolo 6 - Procedure di programmazione comunale

1. Il comune specifica, qualificandoli e, ove possibile quantificandoli, obiettivi e contenuti del programma.

2. Il comune definisce, per ciascun ambito, delimitato ai sensi dell'art. 4, gli interventi di cui all'art. 5 da ammettere al finanziamento pubblico, quantificandone, su base parametrica, i costi di realizzazione.

3. Con procedure autonomamente determinate (accordi diretti, invito pubblico, confronto concorrenziale, ecc.), il comune promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilità, le proposte che pervengono dai soggetti interessati alla realizzazione del programma stesso in relazione al perseguimento degli obiettivi e sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 15.

Articolo 7 - Contenuti degli atti d'obbligo e degli schemi delle convenzioni per l'attuazione del programma

1. Gli atti d'obbligo di cui all'art. 3, comma 4, contengono l'impegno da parte dei proprietari di immobili, o loro mandatari, oggetto di proposte che richiedono una variante allo strumento urbanistico, a realizzare con proprie risorse una quota di interventi pubblici unitamente a quelli privati attuabili a seguito dell'eventuale approvazione della variante stessa. Contengono, altresì, l'impegno a sottoscrivere la eventuale polizza assicurativa di cui all'art. 17, comma 2, lettera e).

2. Gli schemi di convenzione con il comune sottoscritti dai soggetti privati, selezionati con le procedure di cui all'art. 6, comma 3, devono regolamentare l'assunzione delle reciproche obbligazioni relative all'attuazione del programma.

3. Tali schemi di convenzione, tra l'altro, contengono:

a) i tempi di attuazione dei singoli interventi ed il tempo di realizzazione del complessivo programma;

b) l'impegno del comune a:

provvedere alla progettazione dei singoli interventi pubblici;

dare attuazione agli interventi pubblici conformemente ai tempi di cui alla lettera a);

rilasciare le concessioni edilizie relative agli interventi privati nei tempi utili per permettere l'avvio degli stessi nel rispetto dei tempi di cui alla lettera a), ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi;

c) l'impegno dei soggetti privati a:

provvedere alla progettazione dei singoli interventi privati, nonché di quelli pubblici assistiti da finanziamento privato;provvedere alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e delle altre opere pubbliche a integrale finanziamento privato;

provvedere al finanziamento parziale o integrale di opere pubbliche nel caso in cui la convenzione sia alternativa agli atti d'obbligo

dare attuazione agli interventi privati conformemente ai tempi di cui alla lettera a);

fornire idonee garanzie finanziarie, in ordine all'attuazione del programma, e fideiussorie circa il rispetto della convenzione medesima;

d) l'eventuale impegno dei soggetti privati e del comune a sottoscrivere e a far sottoscrivere, da parte del soggetto affidatario di interventi pubblici, le polizze assicurative di cui all'art. 17, comma 2, lettera e). Allo schema di convenzione è altresì allegata bozza delle suddette polizze che esplicita l'importo dei massimali, il tipo di rischio e le opere che si intendono assicurare.

Articolo 8 - Realizzazione degli interventi pubblici

1. La realizzazione degli interventi pubblici può essere effettuata mediante:

a) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 1;

b) fondi derivanti dalla corresponsione degli oneri concessori, ovvero realizzazione diretta, da parte del soggetto privato, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977;

c) fondi regionali di cui alla programmazione 1992-95;

d) altri finanziamenti pubblici a valere sui fondi comunali, regionali, statali, comunitari destinabili al programma;

e) fondi comunali provenienti da alienazioni o da concessioni di diritti reali;

f) indebitamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo speciale per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

g) assunzione diretta, da parte del soggetto privato, degli interventi pubblici in aggiunta a quanto previsto alla lettera b), valutati secondo le modalità ed i parametri di cui all'art. 15;

h) assunzione diretta, da parte del soggetto privato, degli interventi pubblici che prevedano un corrispettivo di gestione da regolare mediante apposita convenzione;

i) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a valere su ulteriori fondi pubblici.

Articolo 9 - Finanziamento degli interventi privati

1. Il finanziamento degli interventi privati può essere effettuato, oltre che con risorse private, anche con il contributo pubblico, a valere sui fondi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità:

a) contributo in conto capitale attribuito ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione, affidatarie del mandato dei proprietari di immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni degli immobili privati medesimi. Detto contributo viene concesso a prescindere dai requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978 dei soggetti proprietari degli immobili;

b) contributo in conto capitale attribuito a proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione proprietarie di immobili residenziali, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di recupero di immobili privati in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 457/1978. Il comune deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978 dei singoli proprietari di immobili o dei soci delle cooperative tra proprietari di immobili, facendone esplicito riferimento nella proposta di programma di riqualificazione.

2. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, il finanziamento degli interventi può essere effettuato a valere sui fondi regionali per il programma quadriennale 1992-95, in attuazione degli articoli 6, 12 e 16 della legge n. 179/1992 e dell'art. 9 della legge n. 493/1993.

Articolo 10 - Affidamento degli interventi pubblici

1. L'affidamento degli interventi pubblici è effettuato mediante:

a) appalto, da effettuare con gara pubblica, ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere con contributo pubblico a totale copertura del costo dell'intervento ovvero con contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'intervento;

b) [concessione di committenza, nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela della scelta del contraente e degli obblighi di esecuzione, qualora il comune, per meglio assicurare unità di gestione al programma, intenda affidare ai proponenti l'insieme degli interventi pubblici in esso previsti. Laddove l'ammontare complessivo dei finanziamenti pubblici sia contenuto al di sotto della soglia comunitaria la selezione avviene attraverso licitazione privata; qualora detto ammontare sia superiore a quello di soglia comunitaria si applicano dei criteri di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 406/1991, anche ampliandone i parametri di riferimento. Il comune deve identificare gli ambiti di intervento, gli interventi pubblici necessari alla riqualificazione urbana, quantificandone l'impegno finanziario, gli interventi privati ammessi e gli obblighi conseguenti];

c) concessione di lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere che prevedano un corrispettivo di gestione;

d) convenzione, nel caso di opere con il finanziamento pubblico inferiore al 50% del costo dell'intervento ovvero di opere pubbliche realizzate esclusivamente con risorse private;

e) convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/1977, limitatamente ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

Articolo 11 - Requisiti dei proponenti privati

1. Gli interventi privati previsti nel programma sono attuati da:

a) proprietari di immobili singoli o associati;

b) soggetti non proprietari degli immobili, cui i proprietari degli immobili stessi abbiano conferito mandato all'esecuzione delle opere;

c) qualsivoglia soggetto privato che abbia titolo ad acquisire in proprietà o in concessione parti del patrimonio pubblico.

Articolo 12 - Procedure di formazione e approvazione del programma

1. Ai fini del finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, è determinata la seguente procedura:

a) i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono trasmettere al Segretariato generale del CER le proposte di programma entro e non oltre il termine perentorio del 7 marzo 1996. I comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti possono trasmettere al Segretariato generale del CER le proposte di programma entro e non oltre il termine perentorio del 7 gennaio 1996;

b) il Segretariato generale del CER, entro i tre mesi successivi, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, seleziona le proposte secondo quanto indicato all'art.17. Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, il Segretariato medesimo individua le proposte ammesse al finanziamento, invitando i comuni entro i successivi trenta giorni, alla stipula di un protocollo di intesa relativo al finanziamento ed all'attuazione del programma. Qualora siano previste varianti agli strumenti urbanistici, al protocollo di intesa partecipa la regione competente;

c) nei successivi sei mesi i comuni trasmettono la progettazione e la documentazione definitiva, relativa agli interventi dell'intero programma, al Segretariato generale del CER ai fini della conclusione dell'accordo di programma, previsto dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493. Qualora le proposte medesime siano in variante agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalle norme regionali in materia. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al punto d), comporta l'automatica inefficacia della variante stessa. In tal caso, l'accordo di programma è adottato con decreto del presidente della regione, l'adesione del sindaco è ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla conclusione dell'accordo stesso, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 27 della legge n. 142/1990;

d) entro il termine previsto per l'inizio dei lavori, fissato nei successivi dieci mesi dal termine di cui alla lettera c), il comune sottoscrive con il Segretariato generale del CER la convenzione intesa, tra l'altro, a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti; il Segretariato medesimo emette il provvedimento di concessione del finanziamento.

Articolo 13 - Elaborati da trasmettere

1. La documentazione da allegare alle proposte di programma comprende:

a) descrizione dell'ambito d'intervento e degli interventi proposti;

b) rappresentazione del programma in termini economici sintetici;

c) piano finanziario per l'attuazione del programma stesso.

2. Ai fini dell'esame da parte degli uffici del Segretariato, la proposta di programma è accompagnata dagli atti unilaterali d'obbligo e dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7, nonché dal programma dettagliato dei tempi di attuazione.

Articolo 14 - Descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti

1. La descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti comprende almeno:

a) le destinazioni d'uso in atto e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

b) la stima dello stato di conservazione degli immobili pubblici e privati e della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) eventuali aree investite da dismissione industriale;

d) gli interventi previsti distinti in pubblici e privati secondo le tipologie di cui all'art. 5;

e) le modifiche da introdurre agli strumenti urbanistici vigenti ed alle norme tecniche di attuazione, relativamente agli interventi indicati alla lettera d);

f) gli interventi di edilizia residenziale in regime di sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Articolo 15 - Rappresentazione del programma in termini economici sintetici

1. Consiste in una relazione che contenga la comparazione delle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico ed il soggetto privato a seguito dell'attuazione del programma, considerando:

a) l'entità del finanziamento, mediante risorse private, di interventi pubblici valutati su base parametrica (convenienza per il soggetto pubblico);

b) valore degli immobili realizzati in variante degli strumenti urbanistici vigenti al netto dei costi di realizzazione, valutati su base parametrica (convenienza per il soggetto privato);

c) il valore degli immobili o porzioni di immobili oggetto di cessione o concessione a favore del soggetto privato valutati a prezzo di mercato (convenienza per il soggetto privato).

2. Sulla base dei precedenti criteri ed esplicitando i costi e valori parametrici e gli indicatori utilizzati, nonché sulla base dei risultati e degli effetti prodotti dalla nuova configurazione urbana proposta, i comuni nella relazione provvedono alla misurazione ed al raffronto degli utili che ciascun soggetto rispettivamente consegue con la realizzazione dell'intervento.

Articolo 16 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario consiste in una relazione finalizzata a dimostrare la copertura finanziaria di tutti gli interventi pubblici oggetto del programma medesimo distinti sulla base delle categorie individuate all'art. 8. A tal fine la relazione contiene:

a) i costi previsti per l'acquisizione delle aree e degli immobili;

b) i costi di realizzazione (comprensivi dei costi di progettazione e delle spese tecniche e generali) degli interventi pubblici, formulati su base parametrica;

c) l'ammontare dei finanziamenti disponibili e di quelli richiesti a valere sui fondi di cui all'art. 1 per gli interventi pubblici;

d) l'ammontare dei contributi richiesti per gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 17 - Selezione delle proposte di programma

1. Le proposte di programma, pervenute al Segretariato generale del CER, sono esaminate per l'accertamento della conformità agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nella presente direttiva.

2. Le proposte medesime, per le quali sia stata accertata la conformità, sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione territoriale;

b) incidenza delle volumetrie oggetto di recupero rispetto a quelle di nuova edificazione;

c) incidenza dell'edilizia residenziale convenzionata con il comune per prezzi di vendita o canoni e durata della locazione rispetto al totale dell'edilizia residenziale libera;

d) compresenza ed entità dei finanziamenti regionali di E.R.P. e di altri finanziamenti pubblici, oltre il fondo di cui all'art. 1;

e) impegno a sottoscrivere, ai fini di garantire una qualità aggiuntiva, polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione riferiti all'intero programma o a porzioni di esso;

f) rilevanza e specificità degli interventi, adeguatamente rappresentata e motivata;

g) capacità delle proposte di conseguire gli obiettivi di cui ai programmi nazionali e regionali nel campo della riqualificazione urbana.

3. In caso di progetti classificatisi a pari merito rispetto ai criteri precedentemente elencati, costituisce ulteriore criterio di selezione l'entità del finanziamento del soggetto privato o la realizzazione di opere pubbliche in eccedenza agli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

1. Le disponibilità finanziarie a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive integrazioni e modificazioni, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana.

2. Possono richiedere i finanziamenti di cui al precedente art. 1 i soggetti individuati dall'art. 3 del bando allegato al presente decreto.

3. Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DL 20-09-1996 N. 491-Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.(Non convertito in legge).

3. Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. -1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.".

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorche' non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

4. Accelerazione delle procedure. - 1. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dal seguente:

"8-bis. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si e' pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni".

NOTE


[1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net.