GLOSSARIO DI URBANISTICA 2PIANO TERRITORIALE PAESISTICO[1]DEFINIZIONE: “Piano Territoriale Paesistico” Strumento di pianificazione dei vincoli apposti a tutela del territorio per motivi ambientali; non ha finalità urbanistiche ma persegue fini di tutela del territorio. La competenza alla sua predisposizione è stata dapprima assegnata al Ministero dei beni culturali ed è infine stata delegata alle regioni. La recente L. 431 entrata in vigore il 7 settembre 1985 (detta anche "legge Galasso") estende la tutela di cui alla L. 1497/1939 alle aree aventi determinate caratteristiche e rilevanza ambientale e demanda alle regioni il compito d'individuare quelle aree che, per le loro particolari connotazioni, devono rimanere inedificabili fino all'approvazione dei piani paesistici. Il termine per la predisposizione dei piani è fissato al 31 dicembre 1986, scaduto il quale il Ministero per i beni culturali può intervenire in via sostitutiva. Quanto alle fonti normative si segnala brevemente che il piano territoriale paesistico è stato introdotto dall'art. 5 della L. 1497/1939 affinché i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze non possano essere utilizzati in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. L'art. 82 del D.P.R. 616/1977 delega alle Regioni, tra l'altro, le funzioni amministrative relative: - all'individuazione delle bellezze naturali e all'approvazione degli elenchi; - all'adozione dei provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall'inclusione dei beni stessi nei relativi elenchi ex lege 1497/1939. L'art. 1-bis della L. 431/1985 prevede la redazione dei piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali in relazione: - ai beni e alle aree indicati dall'art. 1 della stessa legge 431, ossia a quei luoghi che, per le loro caratteristiche, sono subordinati in modo oggettivo ed automatico al vincolo di tutela di cui alla L. 1497/1939 come richiamato dall'art. 1, comma 3, L. n. 431/1985). NOTE [1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net. |