GLOSSARIO DI URBANISTICA 2

PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE[1]

·                    L 25-06-1865 N. 2359-Espropriazioni per causa di utilità pubblica.

·                    L 18-04-1962 N. 167-Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

·                    L 29-09-1964 N. 847-Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167.

·                    DL 06-09-1965 N. 1022-Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.(Convertito con modificazioni dalla L. 1/11/65, n. 1179)

·                    L 22-10-1971 N. 865-Programma e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

·                    DL 02-05-1974 N. 115-Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

·                    L 05-08-1978 N. 457-Norme per l'edilizia residenziale.

·                    DL 19-03-1981 N. 75-Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.(Convertito con modificazioni dalla L. 14/5/81, n. 219)

·                    DL 23-01-1982 N. 9-Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.(Convertito dalla L.25/3/82, n.94)

·                    DL 22-12-1984 N. 901-Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.(Convertito con modificazioni dalla L.1/3/85, n.42)

·                    L 27-10-1988 N. 458-Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

·                    L 17-02-1992 N. 179-Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

·                    L 28-12-1995 N. 549-Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

DEFINIZIONE: “Piano per l'Edilizia Economica e Popolare”

Strumento urbanistico esecutivo di uno strumento programmatico che si estende alle aree necessarie per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo per i ceti meno abbienti; è assimilabile ad un piano particolareggiato; può essere adottato in variante allo strumento urbanistico programmatico e la sua approvazione costituisce approvazione anche della variante.

E' pure denominato piano di zona o piano 167 dal numero della legge che lo ha introdotto, nel 1962.

Il PEEP è obbligatorio per i comuni superiori a 50.000 abitanti e per i capoluoghi di provincia; è facoltativo per gli altri.

La regione può imporne la predisposizione anche ai comuni che non vi siano tenuti quando ricorrano i presupposti indicati all'art. 1 della L. 167/1962 (riportata alla voce Edilizia residenziale pubblica).

Il comune che no sia dotato di piano per l'edilizia economica e popolare può procedere alla individuazione di aree da utilizzare a tal fine in base all'art. 51 della L. 865/1971. Le aree inserite nel PEEP debbono essere espropriate ed assegnate, parte in proprietà e parte in diritto di superficie, agli enti costruttori (Iacp, cooperative, imprese) che potranno metterle a disposizione solo di coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalla legge.

In linea generale, il PEEP inerisce ad aree libere o scarsamente edificate poiché la finalità di recupero di edifici preesistenti degradati è svolta, dopo l'entrata in vigore della L. 457/1978, dal piano di recupero.

Il piano delle zone di edilizia economica e popolare ha efficacia per 18 anni e la graduazione temporale degli interventi è attuata mediante la predisposizione di specifico programma pluriennale di attuazione (che è istituto diverso e del tutto autonomo rispetto al PPA del piano regolatore).

L'entrata in vigore della L. 179/1992 ha fornito alcuni nuovi strumenti per l'edilizia economica e popolare. Di essi il programma integrato di intervento sembra essere quello che maggiormente influisce sull'operatività del PEEP.

I due strumenti infatti sembrano essere complementari per i comuni obbligati alla redazione del PEEP.

Nei comuni non obbligati, il programma potrebbe essere uno strumento utilissimo in collegamento con la possibilità di acquisire aree ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971.

Per ulteriore approfondimento si rinvia alla voce Edilizia residenziale pubblica; per le questioni inerenti l'espropriazione delle aree si vedano le voci Espropriazione ed Occupazione d'urgenza.

LEGISLAZIONE RICHIAMATA

L. 25-06-1865 N. 2359-Espropriazioni per causa di utilità pubblica.

13. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre

determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

L 18-04-1962 N. 167-Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;

e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili.

2. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

3. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

4. Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

5. Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'art. 4;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

6. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

7. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.

8. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tal caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

9. I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'art. 1.

L 29-09-1964 N. 847-Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167.

1. I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisto delle aree comprese nei piani suddetti;

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;

d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.

2. I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

Quelli relativi alle opere di cui alla lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle

disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con il decreto dei Ministri per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

3. [L'importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale nella relazione finanziaria del piano].

4. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere.

DL 06-09-1965 N. 1022-Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.(Convertito con modificazioni dalla L. 1/11/65, n. 1179)

TITOLO I

Provvedimenti per l'edilizia popolare

1. Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonché degli enti, istituti e società di cui all'art. 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti d'impegno, ai sensi della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967.

2. I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del Sindaco del comune interessato, anche su aree:

a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'art. 11 della L. 18 aprile 1962, n. 167, purché siano già dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizrarle a loro spese, ai sensi dell'art. 3 della L. 21 luglio 1965, n. 904 ;

b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio di servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, o dei programmi di fabbricazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sull'edilizia economica e popolare.

3. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 sono stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad assegnare ai Provveditorati alle opere pubbliche i fondi occorrenti ai sensi della L. 17 agosto 1960, n. 908.

TITOLO II

Agevolazioni creditizie per l'edilizia

4. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni del presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'art. 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione.

I mutui concessi per la realizzazione dei fabbricati con più abitazioni sono frazionati in relazione al valore millesimale attribuito alle singole abitazioni, secondo le vigenti disposizioni per l'edilizia economica e popolare.

I mutui sono garantiti da ipoteca di 1° grado sull'area e sulla costruzione.

I mutui accordati dagli Istituti di cui al primo comma sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.

La garanzia dello Stato, nei limiti di cui al precedente comma, diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'Istituto stesso abbia iniziato della esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.

La garanzia dello Stato continuerà a sussiste re qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale.

I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.

I mutui in contanti vengono stipulati con le modalità di cui all'art. 4, terzo comma, della L. 29 luglio 1949, n. 474. Gli istituti sono autorizzati ad emettere cartelle in corrispondenza oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.

I mutui in cartelle possono essere maggiorati, rispetto alla percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinché il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.

I mutuatari, in ogni caso, corrisponderanno quanto è a loro carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti.

5. Le condizioni relalive alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici con gli Istituti indicati nell'art. 4.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti anzidetti le convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge del presente decreto.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro.

6. Allo scopo di porre gli Istituti indicati nell'art. 4 in condizioni di limitare, ai sensi del predetto articolo, l'onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari. Nel costo effettivo è compresa, oltre alle voci di cui al comma ottavo dell'art. 4, ove del caso, la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici.

La concessione dei contributi è disposta, con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, ai singoli Istituti sulla base dei contratti di mutuo stipulati.

Si applicano le disposizioni della L. 17 agosto 1960, n. 908.

7. Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessità di integrazione per gli interventi già ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati;

c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 .

8. I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 della L. 2 luglio 1949, n. 408. E' consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati.

[Per le abitazioni da acquistare ai sensi del precedente art. 4 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a stabilirne con propri decreti i requisiti secondo le situazioni locali anche in deroga a quanto disposto dal citato art. 5 della L. 2 luglio 1949, n. 408].

Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree.

Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti pubblici o con mutui di cui alla L. 10 agosto 1950, n. 715, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni.

E' vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato dal richiedente. E' vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona ed ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

9. Sono ammessi a contrarre mutui:

a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, costruire le abitazioni;

b) gli IACP e i comuni;

c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8.

10. Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4.

L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici pievisti dal presente titolo.

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo.

Gli uffici del genio civile accertata la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonché il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti, trasmettono gli atti al provveditorato regionale alle opere pubbliche unitamente ad un certificato di conformità delle abitazioni stesse ai citati requisiti.

L'acquisto o l'assegnazione delle abitazioni costruite dalle cooperative edilizie e loro consorzi, nonché dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 9 è subordinato al riconoscimento, da parte dell'ufficio del genio civile, del possesso negli acquirenti ed assegnatari dei requisiti di cui al precedente art. 8.

Detti requisiti debbono essere posseduti:

a) [alla data di presentazione della domanda e comunque a data non successiva al 31 dicembre 1965 per i soggetti che fruiscono del mutuo agevolato per l'acquisto di una abitazione costruita od in corso di costruzione al 6 settembre 1965 o per la costruzione diretta delle proprie abitazioni];

b) alla data di assegnazione dell'abitazione se beneficiari dei mutui agevolati sono cooperative edilizie o loro consorzi con esclusione, peraltro, del requisito della residenza che può essere, invece, posseduto anche solo al momento della iscrizione al sodalizio;

c) alla data fissata dal bando di concorso se beneficiari dei mutui agevolati sono gli enti di cui all'art. 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Per gli acquirenti delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 9 i requisiti prescritti debbono essere posseduti al momento delle richieste all'ufficio del genio civile del riconoscimento di cui al comma terzo del presente articolo da dimostrare con documenti di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della L. 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data.

12. E' vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'art. 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'art. 8, purché il costruttore rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.

Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupate gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è da essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.

L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al Provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso Provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia.

12-bis. L'inosservanza delle disposizioni degli artt. 8 e 12 importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo contemplato all'art. 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio.

13. Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente titolo non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

14. Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui all'art. 6 è autorizzato il limite di impegno: di lire 500 milioni nel 1965, di lire 5 miliardi nel 1966 e di lire 5 miliardi nel 1967.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.

15. Per l'attuazione nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, delle provvidenze previste dal presente titolo si applica il disposto dell'art. 4 del citato decreto e si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del decreto stesso.

TITOLO III

Disposizioni finali e agevolazioni fiscali

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965 e per l'anno finanziario 1966, determinato rispettivamente, in lire 1.500 milioni ed in lire 10.000 milioni, si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai capitoli n. 3523 e n. 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Alle costruzioni di cui al titolo secondo del presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dal Titolo II del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella L. 13 maggio 1965, n. 431, nonché le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

18. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L 22-10-1971 N. 865-Programma e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

TITOLO I

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica

1. Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, teparti o servizi delle amministrazioni predette.

2. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

Esso è presieduto dal Ministro per il lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;

2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;

4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee alla Amministrazione.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, delle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.

Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.

A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

5. A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla Gescal in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 61;

b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;

c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge destinati alla attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.

Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per il lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni,tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

Il collegio dei sindaci è composto:

a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del Presente articolo restano

carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

TITOLO II

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità

9. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la costruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell'art. 18 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

10. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nello albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.

11. Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli eventi diritto determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

12. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato.

L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto.

13. Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dello articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazioNe temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei Proprietari.

14. Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 13.

15. Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10.

16. Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti .

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

17. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo.

Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art. 10.

L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai su indicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.

18. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

19. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'art. 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'art. 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante.

L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante.

20. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso.

La commissione di cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili .

Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247.

21. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti alla corte di appello competente per territorio.

Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.

22. Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.

23. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:

a) ai comuni, sui mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;

b) agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;

c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperativa edilizia, nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

24. L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.

Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50 per cento dell'importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge.

Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dai relativi interessi.

All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 81.

A tale fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.

27. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

30. Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.

31. La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art. 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona approvati.

35. Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

[L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità].

[Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario].

[Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari].

[L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o del consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio] .

[Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta utilità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice].

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti.

36. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel presente titolo secondo.

37. [Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di case economiche e popolari].

In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

38. Le disposizioni dell'art. 11 della L. 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167 e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.

39. Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

45. E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23.

50. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.

51. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei piani di zona.

52. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

DL 02-05-1974 N. 115-Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

2. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente art. 1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi soggetti al solo controllo di legittimità.

3. Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.

I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 51 e dove occorra, l'indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1: 2000, disegnata sulla mappa catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

L'indicazione delle aree effettuate ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e d'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

4. Le disposizioni contenute nel titolo II della L. 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.

In carenza di apposite norme regionali, il presidente della giunta della regione pronuncia i decreti di espropriazione e di occupazione d'urgenza e compie gli atti dei relativi procedimenti di competenza della regione.

5. La pubblicazione della deliberazione del programma pluriennale d'attuazione di cui all'art. 38 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, da parte del consiglio comunale e la notifica della stessa ai proprietari nel luogo risultante dagli atti catastali producono gli effetti della notifica agli espropriandi e della notifica al pubblico previsti dall'art. 10 della L. 22 ottobre 1971, numero 865.

7. La sospensione prevista dal quarto comma dell'art. 13 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, non ha luogo quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali.

8. Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale sono indicate ai soggetti incaricati dell'attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

Decorso il termine di cui al precedente comma il presidente della giunta regionale provvede, entro i successivi sessanta giorni ad indicare le aree ovvero a promuovere la localizzazione dell'intervento in altro comune.

I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere .

8-bis. Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per l'utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa

9. Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

10. Nei casi in cui concessionario del diritto di superficie è un ente pubblico, la delibera di cui al settimo comma dell'art 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, abilita l'ente che si impegna ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree ed a iniziare i lavori, prima della stipulazione della convenzione stessa. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'ente pubblico proceda all'acquisizione delle aree ai sensi del precedente art. 9.

11. Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, al competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivono i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza; specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla conimissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

12. La percentuale di spesa fissata dall'art. 3 della L. 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, è elevata al 50 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria dei piani di zona approvati entro la data di entrata in vigore delle presenti norme.

La stessa percentuale si applica, per la determinazione dell'ammontare dei mutui concedibili, alle previsioni di spesa indicate nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, entro il termine di cui al primo comma.

13. I mutui agevolati concessi ai sensi della L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e nelle zone di cui all'articolo 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, fino all'importo massimo del 75 per cento .

Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'art. 72 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'art. 18 della L. 13 luglio 1966, n. 610, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.

14. I contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 68 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi anche per gli interventi di urbanizzazione e di edilizia sociale previsti dall'art. 48 della stessa legge.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli istituti autonomi per le case popolari, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di edilizia sociale, assistite dai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

17. Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Le norme di cui al precedente commi si applicano anche al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, tutti i programmi già deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, purché appaltati entro il 31 dicembre 1974.

Per il completamento dei programmi dei soppressi enti nazionali di edilizia deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972 e non appaltati entro il 31 dicembre 1974, provvedono gli I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme di cui al primo comma.

18. Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerte anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, il Ministro per i lavori pubblici concede agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti da contributo dello Stato la necessaria integrazione di contributo. La Cassa depositi e prestiti e gli altri enti mutuanti integrano i mutui già concessi nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità.

Con la procedura di cui al comma precedente, per gli interventi da realizzare dagli I.A.C.P. per far fronte ai maggiori oneri derivanti da variazione dei tassi di interesse dei mutui, il Ministro per i lavori pubblici può disporre l'adeguamento del contributo concesso ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando che per i mutui contratti dagli I.A.C.P. con enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti l'integrazione può essere accordata fino ad un massimo di tre punti superiori al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

19. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, numero 408 e successive modificazioni, nella misura di Lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1974.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei

pubblici a partire dall'anno 1974.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, non propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esami successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente art. 18.

22. I fondi stanziati con le leggi 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179 e 28 marzo 1968, n. 422, ed iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1971, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1976.

23. I termini fissati dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento del personale, sono prorogati di sei mesi. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Consorzio regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari, alla regione Lazio, nonché al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.

Il personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro, che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali.

Il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso lo stesso Ministero, con salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. I limiti numerici e le modalità di inquadramento sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alle spese relative al personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici, per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, si provvede con i fondi stanziati nel cap. n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

24. I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati fino al 31 ottobre 1974, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

24-bis. La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli Istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro per i lavori pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

E' soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

25. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05-08-1978 N. 457-Norme per l'edilizia residenziale.

51. (Proroga dell'efficacia dei piani di zona). - Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 .

DL 19-03-1981 N. 75-Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.(Convertito con modificazioni dalla L. 14/5/81, n. 219)

8. I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Nei casi in cui, per la indisponibilità di locali idonei, non è possibile assicurare ad una sezione elettorale una propria sede, la commissione elettorale comunale provvede ad assegnare tutti gli elettori della sezione al seggio di altra sezione contigua o posta nelle più immediate vicinanze.

Dell'avvenuta assegnazione il sindaco ne dà notizia agli interessati con apposito manifesto, nonché al presidente della corte di appello, al prefetto ed alla commissione elettorale mandamentale competente.

In tal caso al seggio è assegnato un numero doppio di urne per ciascuna consultazione, nelle quali vengono indifferentemente introdotte le schede votate dagli elettori di entrambe le sezioni.

Per le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un unico verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuto abbinamento delle sezioni elettorali.

DL 23-01-1982 N. 9-Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.(Convertito dalla L.25/3/82, n.94)

5 .Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 è differito al 1° gennaio 1984.

Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nella quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.

[Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'art. 18, L. 5 agosto 1978, n. 457] .

[Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER].

[In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e 10 lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima].

Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.

Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'art. 10, L. 8 agosto 1977, n. 513, nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'art. 10, L. 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente.

Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.

I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania.

6. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitati sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale nè alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o sub regionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.

Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), L. 5 agosto 1978, n. 457 ;

b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

[Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984].

DL 22-12-1984 N. 901-Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.(Convertito con modificazioni dalla L.1/3/85, n.42)

1-bis. - 1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.

L 27-10-1988 N. 458-Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.

3. 1. Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene.

2. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima

Capo V - Programmi integrati

16. Programmi integrati di intervento. - 1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima.

6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo.

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.

9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

22. Disposizioni per l'attuazione dei programmi. - 1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, relative a zone destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale.

NOTE


[1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net.