GLOSSARIO DI URBANISTICA 2

PIANO DI RICOSTRUZIONE[1]

·                    DLL 01-03-1945 N. 154-Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

·                    DLC 10-04-1947 N. 261-Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

·                    DLV 17-04-1948 N. 740-Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1°marzo 1945, n.154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

·                    L 25-06-1949 N. 409-Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei pani di ricostruzione.

·                    L 05-01-1953 N. 1-Attribuzioni della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto C.A.S.A.S., e disciplina della sua attività.

·                    L 11-02-1958 N. 83-Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

·                    L 09-03-1961 N. 180-Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n.137, e 27 febbraio 1958, n.173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi.

·                    L 13-07-1966 N. 610-Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

·                    DPR 15-01-1972 N. 8-Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

·                    L 12-08-1993 N. 317-Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.

DEFINIZIONE: “Piano di Ricostruzione”

Strumento urbanistico equiparabile al piano particolareggiato (può comportare l'esproprio delle aree con possibilità di successiva alienazione da parte del Comune) che traeva la sua prima motivazione dalla necessità della ricostruzione dopo gli eventi bellici.

Esauritasi quella necessità, coerentemente la nuova L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto la loro perdita di efficacia, revocando di diritto le relative concessioni e disciplinando, conseguentemente, la definizione dei rapporti in corso.

All'affidamento dei lavori per il completamento dei piani si provvederà, ora, mediante contratti di appalto.

La L. 317/1993 ha, inoltre, abrogato numerose disposizioni che consentivano la predisposizione del piano di ricostruzione anche per gli interventi da attuarsi a seguito di calamità naturali.

LEGISLAZIONE RICHIAMATA

DLL 01-03-1945 N. 154-Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

1. Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni, che saranno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell'importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

2. Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perché riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).

3. Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

4. Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prenderne visione e presentare le proprie osservazioni.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune ed in altri luoghi pubblici.

Scaduto il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore regionale alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni presentate.

5. Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale, rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione.

Per l'esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

6. Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Un estratto del decreto stesso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazicne essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed in uno o più giornali fra quelli localmente più diffusi.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in serie giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

7. L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

8. L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. d).

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanisstica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

9. Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, numero 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità.

10. Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.

11. Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente art. 1.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto Ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.

Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, ma non oltre il complessivo termine di dieci anni.

12. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

13. Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

14. Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

15. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

DLC 10-04-1947 N. 261-Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Capo I - Coordinamento e decentramento dell'attività ricostruttiva

1. Disposizioni generali. - Le disposizioni del presente decreto si applicano ai lavori indispensabili per dare alloggio alle persone da considerarsi senza tetto, le quali, in dipendenza di eventi bellici, sono rimaste prive di abitazione o sono costrette ad occupare precariamente locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, o che, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra.

2. Compiti ed organi governativi. - Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare alloggio ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare alloggio ai senza tetto, il Ministero può provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per alloggiare i senza tetto.

I lavori di cui ai due precedenti comma sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Per l'attuazione delle norme per l'alloggio dei senza tetto, ed in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla istituzione di sezioni distaccate ed anche autonome del Genio civile, all'assunzione di personale avventizio o giornaliero, nonché al conferimento di incarichi di progettazione a liberi professionisti.

L'assunzione del personale avventizio o giornaliero può effettuarsi entro i limiti da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze e del tesoro e con le modalità e con il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, al quale è preposto un ispettore generale amministrativo coadiuvato, per la parte tecnica, da un funzionario del Genio civile di grado non inferiore al 6° e, per la parte contabile, da un funzionario di ragioneria.

Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia.

5. Deleghe e concessioni. - Allo scopo di rendere più aderente alle esigenze delle diverse località l'attuazione dei provvedimenti disposti col capo II del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà:

1) di delegare a province, comuni e loro consorzi l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministero per l'attuazione delle disposizioni del capo II del presente decreto, esclusa comunque quella riguardante la facoltà di impegno di spesa. La stessa delega può essere accordata anche ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, quando analoga delega non sia stata data ai comuni e alle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

2) di dare la concessione, col pagamento della spesa in annualità, agli Istituti per le case popolari, all'Istituto nazionale per la case degli impiegati dello Stato, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari, ad enti provinciali e comunali e ad altri enti riconosciuti idonei a siffatto compito i lavori da eseguire a cura dello Stato per riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati destinati ad alloggio dei senza tetto.

Il corrispettivo per i lavori dati in concessione è liquidato in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo suddetto può, anche prima dell'inizio dei lavori, fomiare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provvede i capitali ed i materiali necessari per l'esecuzione dell'opera.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio fino all'ammontare della somma da cui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

6. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli enti, ai quali sia stato delegato l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art. 5, n. 1, per la loro organizzazione ed il loro funzionamento, una somma non superiore al due per cento dell'ammontare delle opere che saranno annualmente liquidate a loro cura.

7. Consorzi edilizi. - Il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare la costituzione di consorzi edilizi per promuovere ed intensificare in determinate zone territoriali la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni di guerra.

I consorzi edilizi sono riconosciuti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro, ed hanno personalità giuridica pubblica.

Ad essi possono partecipare province, comuni, istituti per le case popolari, istituti di previdenza e di assicurazione, casse di risparmio, istituti finanziari, consorzi di proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati e società legalmente costituite, la cui prevalente finalità e capacità di concorrere alla ricostruzione edilizia sia riconosciuta dal Minstero dei lavori pubblici.

I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario possono essere autorizzati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, a far parte dei consorzi edilizi.

8. Compiti principali dei consorzi sono:

a) redigere il programma dei lavori ed il piano di finanziamento in rapporto ai benefici che ciascun consorziato può conseguire;

b) concorrere ad aumentare la produzione dei materiali da costruzione, dando opera alla ripresa dell'attività da parte delle aziende produttrici esistenti ovvero promuovendo o partecipando alla costituzione di nuove aziende;

c) assumere la fornitura di materiali ad enti e privati quando alla relativa produzione possano provvedere direttamente o a mezzo delle aziende di cui alla lettera b);

d) organizzare i trasferimenti dei materiali e di mano d'opera provvedendo ad assicurare i trasporti ed assumendoli quando necessario in proprio;

e) studiare l'adozione dei tipi costruttivi particolarmente adatti per le singole zone e località;

f) provvedere direttamente e a mezzo degli enti consorziati, alla progettazione, finanziamento ed esecuzione dei lavori;

g) procedere all'alienazione degli alloggi costruti con preferenza ai proprietari di fabbricati distrutti per effetto di eventi bellici ed agli Istituti per le case popolari.

9. I proprietari che affidino ad un consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici sono rappresentati, salvo patto in contrario, dal consorzio nelle procedure di accertamento, liquidazione e soddisfacimento dei diritti che a loro derivano dal presente decreto.

10. Ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che esplichino le attività indicate nel precedente art. 9, non sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, modificato dalla legge 11 maggio 1942, n. 616.

11. I consorzi edilizi di cui al precedente articolo 7, possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni sul contributo spettante ai proprietari per i lavori di riparazione o di ricostruzione, fino alla concorrenza di un terzo del medesimo, in base ai piani approvati dal Ministero.

Le anticipazioni possono essere somministrate in ragione del venti per cento all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.

12. La vigilanza ed il controllo sui consorzi edilizi sono esercitati dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero delle finanze e del tesoro per quanto concerne quella finanziaria.

Per tutti gli atti e i contratti posti in essere dai consorzi, ai fini dell'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni del successivo art. 93.

13. Comitati comunali per le riparazioni edilizie. - E' istituito in ogni Comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto dal sindaco o da un suo delegato che lo presiede e da due membri, scelti dal Consiglio comunale, l'uno fra i cittadini senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base, se ciò sia possibile, a designazione delle dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del Comune o da altro esperto scelto dalla Giunta comunale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte da esperti e da appartenenti ad organizzazioni o a categorie locali interessate.

14. Il Comitato comunale per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione, con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perché provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella redazione di perizie e progetti, nell'esecuzione dei lavori stessi e nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto;

d) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

e) segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la più rapida attuazione.

Capo II - Attività dei privati ed intervento del Genio civile.

15. Contributi e concorsi statali. - Ai lavori di riparazione di edifici urbani o siti in borgate agricole danneggiate da eventi bellici ed utilizzabili per l'alloggio di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, sempreché lo si ritenga necessario alla soluzione del problema per l'alloggio dei senza tetto, si può procedere alla riparazione a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 40.

16. I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

1) nel caso di lavori di importo non superiore a L. 500.000, riferito alle singole unità immobiliari urbane di abitazione costituenti il fabbricato, la concessione di un diretto contributo in capitale da parte dello Stato, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:

a) del 75% a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi le L. 300.000, purché il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le L. 60.000.

Tale limite è elevato a L. 100.000 qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1;

b) del 50% a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi le L. 500.000, purché il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le L. 100.000;

c) del 25% a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi L. 1.000.000 purché il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le L. 200.000;

d) del 10% in tutti gli altri casi.

Nel caso degli enti collettivi, ai fini dell'applicazione delle precedenti lettere, si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

Nel computo del reddito non si tien conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare.

Gli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza e gli enti pubblici civili ed ecclesiastici, se non godono di un più favorevole trattamento in base a speciali disposizioni di legge, sono ammessi ad usufruire per i loro beni patrimoniali destinati ad abitazione del contributo della metà della spesa occorrente per le riparazioni qualunque sia l'ammontare dell'imposta patrimoniale, ove ad essi non competa l'applicazione del disposto della precedente lettera a) con riferimento al limite dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

Nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere b), c) e d) il contributo diretto non spetta per la riparazione dei fabbricati di proprietà di persone fisiche o giuridiche il cui reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile derivi in tutto o prevalentemente dall'esercizio dell'industria di costruzioni edili o dal commercio degli immobili urbani o comunque da una attività speculativa su di essi.

Nel caso di trasferimento di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1945, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali del proprietario al quale spetti il contributo di misura minore.

Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore;

2) nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a L. 500.000, o anche inferiore se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo, la concessione di mutui ipotecari da parte di istituti di credito appositamente autorizzati. Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento dei mutui è stabilito nella misura di un terzo della somma occorrente per le riparazioni riconosciute ammissibili a contributo;

3) nel caso di lavori per i quali sia stata prevista una spesa superiore a L. 500.000 ed al finanziamento dei lavori stessi provvedano i proprietari con mezzi propri, il pagamento diretto, in loro favore, del contributo dello Stato, in ragione di un terzo della spesa ammissibile a contributo, in sessanta semestralità costanti al saggio stabilito per i mutui.

Il contributo di cui ai nn. 2 e 3 per i lavori che superino l'importo di L. 500.000 e fino a L. 750.000 è stabilito nella misura fissa di lire 250.000 ed è corrisposto mediante semestralità.

Per le riparazioni da eseguire nelle borgate agricole la unità immobiliare di cui al n. 1 può essere costituita a richiesta del proprietario, da ciascun gruppo di quattro ambienti di abitazione esclusi gli accessori, considerati nella consistenza preesistente al danno causato dagli eventi bellici.

I benefici di cui ai nn. 2 e 3 del presente articolo possono essere concessi anche per la riparazione dei fabbricati agricoli pertinenti alle abitazioni, site nelle borgate di cui al precedente comma.

La concessione del contributo di cui al n. 1 è fatta dal Genio civile, quella di cui ai nn. 2 e 3 dal Ministero dei lavori pubblici.

17. Ai proprietari di case di abitazione adibite a sede di servizi pubblici, di istituti di istruzione e di educazione statali e di enti locali, di alloggio per agenti della forza pubblica, possono essere concessi per i lavori di riparazione i benefici previsti dall'articolo precedente.

18. Procedura per conseguire il contributo diretto in capitale. - Per ottenere il contributo dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 16, i proprietari di fabbricati urbani o siti nelle borgate agricole danneggiati dalla guerra devono presentare al Genio civile domanda che può essere trasmessa per il tramite del Comitato comunale per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata dal progetto e, per lavori di importo limitato, soltanto dal computo metrico-stima delle opere che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere, inoltre, prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tal fine può essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti a un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

Dagli atti suddetti devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà, successivi all'evento bellico che ha causato il danno, ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

19. Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone la domanda per ottenere il contributo, diretto in capitale o rateale, ovvero il concorso di cui al n. 2 dell'articolo 16, può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo, nonché di contrarre il mutuo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

20. Il proprietario può presentare la domanda di contributo in capitale o rateale ovvero di concessione del mutuo per la riparazione della parte o del piano o della porzione di piano di sua pertinenza dell'edificio danneggiato.

Anche uno solo dei condomini, purché il condominio non abbia fatta analoga richiesta, può nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo o di concessione del mutuo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

La stipulazione del mutuo sarà fatta dal condominio in nome proprio, salvo il diritto di rimborso dai condomini.

L'Amministrazione concedente resta estranea ai rapporti tra i condomini conseguenti al beneficio concesso.

21. Gli atti compiuti dal comproprietario o dal condomino ai fini indicati dagli artt. 19 e 20 non sono soggetti ad impugnativa né in via giurisdizionale né in via amministrativa.

22. Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 200.000 ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato comunale per le riparazioni edilizie, nei Comuni dove sia costituito, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, dopo aver riscontrato la regolarità della istruttoria compiuta dal Comitato e somministra i fondi al sindaco presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci debbono dare rendiconto trimestralmente al Genio civile.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 200.000 il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione.

23. Il pagamento dei contributi diretti è effettuato in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori:

a) dal sindaco presidente del Comitato, in base a consuntivi vistati dal tecnico del Genio civile addetto al Comitato stesso per i lavori di importo sino a L. 200 mila;

b) dal Genio civile, in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 500.000.

Quando la spesa ammessa a contributo superi le L. 100.000 e gli interessati ne facciano richiesta, il pagamento potrà essere effettuato rispettivamente dal sindaco, presidente del Comitato, o dai Genio civile, in più rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

24. Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi d'opera in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

25. Mutui col concorso statale. - I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente per il tramite del Comitato comunale per le riparazioni edilizie se questo sia costituito. La domanda di mutuo deve essere corredata dai documenti indicati nell'articolo 18.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondano alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'istituto di credito fondiario od edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri istituti autorizzati.

DLV 17-04-1948 N. 740-Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1°marzo 1945, n.154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

4. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi menzionati nell'articolo 1 del decreto legislativo medesimo, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

5. I contravventori all'ordinanza del Prefetto sono puniti con l'ammenda sino a lire 500.000.

Inoltre nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio, non si tien conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

7. Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

8. L'esenzione decennale di cui all'art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è applicabile anche alle case ricostruite anteriormente alla sua entrata in vigore sempreché la ricostruzione non sia stata effettuata a totale carico dello Stato.

9. Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, o in quelli di cui all'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta motivata dalle Amministrazioni comunali, può, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale, artistica e paesistica, consentire che gli edifici ad uso di abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori.

La deroga può essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all'emanazione del presente decreto, quando si accerti che tali costruzioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsità di abitazioni.

Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.

L 25-06-1949 N. 409-Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei pani di ricostruzione.

29. In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 100 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del D.Lgs.Lgt. 9 giugno 1945, n. 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del genio civile entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

30. Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

31. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su aerea di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'art. 80 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

32. I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata. Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario cntro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge.

L 05-01-1953 N. 1-Attribuzioni della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto C.A.S.A.S., e disciplina della sua attività.

1. La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:

a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;

b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;

d) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;

e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria.

A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli artt. 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515.

2. La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta.

Presso la seconda Giunta è costituito un collegio di revisori, composto di un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i lavori pubblici.

3. Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S. A.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro per i lavori pubblici per

l'approvazione.

L'approvazione è data entro il 30 aprile successivo, con provvedimento dello stesso Ministro di concerto col Ministro per il tesoro.

L 11-02-1958 N. 83-Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

1. Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni. - L'importo di lire 1.200.000 per ogni unità immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, viene portato a lire 1.800.000.

La maggiorazione di cui all'art. 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è estesa ai contributi previsti dagli artt. 43 e 45.

2. Compiti della 1ª Giunta dell'U.N.R.R.A.Casas. - Allo scopo di agevolare la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra, la 1ª Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto - C.A.S.A.S. - è autorizzata a provvedere al finanziamento in corso d'opera dei lavori di ricostruzione che i sinistrati affidino ad essa 1ª Giunta conformemente a quanto previsto dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Per l'esecuzione di tali lavori la 1 Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas può avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari.

La 1ª Giunta è inoltre autorizzata, limitatamente ai casi previsti dagli artt. 43 e 45 della legge succitata, ad anticipare ai sinistrati di guerra che affidano ad essa la ricostruzione dei loro fabbricati, la differenza fra la effettiva spesa per la ricostruzione e l'importo del contributo concesso dallo Stato, sino ad un massimo di lire 500.000 per ogni unità immobiliare.

Tali anticipazioni saranno rimborsate dagli interessati in rate trimestrali con gli interessi legali, nel periodo massimo di quattro anni a partire dalla data dell'inizio dei lavori.

A garanzia delle somme anticipate, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente articolo, la 1ª Giunta U.N.R.R.A.-Casas è autorizzata ad iscrivere ipoteca sull'immobile ricostruito.

In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, la 1ª Giunta U.N.R.R.A.-Casas è autorizzata a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza le somme anticipate mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, le procedure e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

Entro il 31 luglio di ogni anno la 1ª Giunta sottopone all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il programma di massima degli interventi previsti dal presente articolo, da formularsi, per ciascuna Provincia, in relazione alle esigenze della ricostruzione.

3. Fondo di rotazione. - Per mettere in grado la 1ª Giunta del C.A.S.A.S. di provvedere a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, il Ministro per il tesoro viene autorizzato a versare ad essa un miliardo e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61.

Tale somma costituirà il fondo di rotazione per i fini di cui all'articolo precedente.

I relativi capitoli di spesa verranno imputati a carico di capitoli derivanti dall'art. 56 - primo comma - della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Detto fondo verrà restituito al Tesoro in quattro rate annue consecutive di lire un miliardo e mezzo ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

5. Precedenza nella cessione delle aree. - [Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire.

La ricostruzione dovrà essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto Ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pubblici nei casi di comprovata impossibilità a ricostruire nel termine predetto.

Le Amministrazioni comunali sono altresì autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non può essere effettuata].

6. Occupazione di urgenza delle aree espropriate. - [Il prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto, ai sensi del precedente articolo 4, l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via d'urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione della indennità spettante ai proprietari si applica l'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402].

7. Autorizzazione all'inizio delle opere. - [Il competente Ufficio provinciale del genio civile è autorizzato a concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricostruzione ai danneggiati che intendono ricostruire nella zona per la quale l'Amministrazione comunale abbia già ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, sempreché sia già stato emesso il decreto del prefetto per l'occupazione di urgenza delle aree stesse, e sempreché il Comune abbia già deliberato la cessione di tali aree a detti danneggiati].

8. Dichiarazione di ripristino. - In deroga all'art. 7 quarto comma della legge 27 dicembre 1953 n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprietà danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse già stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreché la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata.

Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata già riscossa dall'interessato, si procederà al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.

L 09-03-1961 N. 180-Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n.137, e 27 febbraio 1958, n.173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi.

1. - Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 27 febbraio 1958, n. 173.

I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'art. 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

2. Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

3. Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purché il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

4. Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

5. Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'art. 1 della presente legge.

6. I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonché per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'art. 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previsti dall'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

7. Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.

8. Nei casi previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge e dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui allo art. 50 della predetta legge n. 968 ed all'art. 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

I compiti dell'ISES di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

9. A modifica dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

10. A modifica dell'art. 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreché nello ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'art. 3 della presente legge.

11. E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

12. Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

E' ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

14. Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

15. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dello immobile che, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

16. La parola «ripristinato» di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole «iniziato il ripristino».

17. I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.

18. L'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

19. Le cartelle emesse ai sensi dell'art. 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

20. Il termine di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

«L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorché sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640».

E' prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

22. Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonché ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senzatetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 1° ottobre 1951, n. 1141; legge 28 marzo 1957, n. 222; legge 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

23. I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965.

Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

24. Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

L 13-07-1966 N. 610-Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

1. Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinaia a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonché ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione.

Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.

2. Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

3. Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purché il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

4. Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

5. Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'art. 1 della presente legge.

6. I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonché per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'art. 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previsti dall'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

7. Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.

8. Nei casi previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge e dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui allo art. 50 della predetta legge n. 968 ed all'art. 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

I compiti dell'ISES di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

9. A modifica dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

10. A modifica dell'art. 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreché nello ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'art. 3 della presente legge.

11. E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

12. Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

E' ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

14. Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

15. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dello immobile che, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

16. La parola «ripristinato» di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole «iniziato il ripristino».

17. I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.

18. L'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

19. Le cartelle emesse ai sensi dell'art. 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

20. Il termine di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

«L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorché sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640».

E' prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

22. Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonché ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senzatetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 1° ottobre 1951, n. 1141; legge 28 marzo 1957, n. 222; legge 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

23. I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965.

Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

24. Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

DPR 15-01-1972 N. 8-Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

1. Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua approvazione;

c) l'approvazione dell'elenco dei comuni oggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e la adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150, relativamente all'obbligo medesimo;

d) l'approvazione dei piani regolatori generali; l'autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni);

g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione;

i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione;l) il nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo;

n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi dell'art. 32 della citata legge numero 1150 ;

o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle di Aosta.

Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilità locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1;

b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovrà essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale testè previsto, comportano il trasferimento delle strade;

c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

e) alle opere idrauliche di prima classe;

f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

g) all'edilizia demaniale e Patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici.

Resta, altresì ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti.

L 12-08-1993 N. 317-Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.

1. Efficacia dei piani di ricostruzione. - 1. I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso. - 1. Le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992.

2. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti.

3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento.

4. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entità degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o già realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica.

5. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

3. Completamento dei piani. - 1. Nell'ambito dei lavori di completamento delle opere in corso, di quelli finalizzati alla realizzazione di un progetto approvato ovvero di quelli strettamente necessari ad assicurare la funzionalità ad opere già ultimate, purché previsti dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, predispone, sentiti i comuni interessati, un elenco di interventi da realizzare, il cui onere a carico dello Stato è determinato dall'articolo 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Parlamento lo schema di decreto, nonché il quadro del fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 4, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia.

2. All'affidamento dei lavori e delle opere di cui al comma 1 provvede il Ministero dei lavori pubblici, anche a mezzo di delega ai comuni interessati mediante contratti di appalto, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, aventi ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva e le ulteriori espropriazioni o acquisizioni di aree eventualmente occorrenti.

4. Copertura finanziaria. - 1. Per il completamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per il periodo 1994-1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. E' annullato ogni altro impegno di spesa previsto da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Abrogazione di norme. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni; all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80 ; all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933 ; agli articoli 13-sexies decies e 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; all'articolo 19, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 ; all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

NOTE


[1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net.