GLOSSARIO DI URBANISTICA 2

PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI[1]

·                    L 22-10-1971 N. 865-Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

·                    DL 06-09-1996 N. 461-Modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n.175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.(Non convertito in legge).

DEFINIZIONE: “Piano degli Insediamenti Produttivi”

Strumento urbanistico di carattere esecutivo che attua le previsioni di un PRG e di un PF ed ha come finalità l'acquisizione di aree da parte dell'amministrazione comunale per gli insediamenti produttivi; permette un controllo sui prezzi delle aree e sulla destinazione funzionale dei realizzandi edifici produttivi; può essere utilizzato per l'industria, l'artigianato, il commercio ed il turismo; tutte le aree in esso comprese devono essere espropriate ed assegnate sino al 50 per cento in proprietà, e per la parte rimanente in diritto di superficie.

In relazione alla procedura di espropriazione delle aree, si veda la voce Espropriazione.

LEGISLAZIONE RICHIAMATA

L 22-10-1971 N. 865-Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

27. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

DL 06-09-1996 N. 461-Modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n.175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.(Non convertito in legge).

1.: 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato A, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986.".

2. 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Contenuti della notifica). - 1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione a sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.".

3. 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Obbligo di dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.".

4. 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Nuove attività industriali soggette a notifica). - 1. Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato.

2. Prima di dare inizio alla attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.".

5. 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

" 2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente, nonché il presidente della giunta regionale o interregionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, con possibilità di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.".

6. 1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Informazioni). - 1. Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano, al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VIIintrodotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come modificato dall'allegato A.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia della scheda di informazione di cui al comma 3, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18, nonché della comunicazione da parte del prefetto del piano di emergenza di cui all'articolo 17, e delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.".

7. 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Funzioni di indirizzo). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.".

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.

8. 1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Compiti del Ministro dell'ambiente). - 1. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua e delimita, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-bis, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare, avvalendosi dell'ANPA, l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

c) predisporre, avvalendosi dell'ANPA, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto dei Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati Il e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.".

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

9. 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Conferenza di servizi per i rischi industriali). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore generale della protezione civile e dei Servizi antincendi del Ministero dell'interno;

c) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18. Limitatamente ai soli compiti di cui agli articoli 12 e 13 la conferenza dei servizi per i rischi industriali è integrata da quattro rappresentanti ai soli fini consultivi, su terne indicate congiuntamente o separatamente dalle stesse associazioni od organizzazioni, di cui due rappresentanti delle associazioni industriali, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno in rappresentanza delle associazioni ambientali di interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nominati dal Ministro dell'ambiente.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono designate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico".

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Organi tecnici regionali). - 1. Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia ancora costituita, un esperto dell'ANPA;

b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

e) un funzionario dell'unità sanitaria locale o amministrazione corrispondente;f) un funzionario dell'Amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il comitato tecnico regionale o interregionale adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti. Il comitato tecnico regionale o interregionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.".

11. 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera a) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;".

12. 1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

" 1. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio, alla regione, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Qualora la singola attività rientri in un'area ad elevata concentrazione industriale definita ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 13 il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna dell'area.".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

" 2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1- bis, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.".

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

13. 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica). - 1. Al ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il comitato tecnico regionale o interregionale procede all'avvio dell'istruttoria, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Eventuali osservazioni o indicazioni possono essere inviate da parte del Ministero dell'ambiente, in conformità al parere della conferenza di servizi, nel corso dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale o interregionale.

4. ll comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento della notifica trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dei trasporti e della navigazione, quale parere ai sensi del successivo articolo 14, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni tecniche integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto a carico del comitato tecnico regionale o interregionale nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 (attività esistenti, nuove e modificate con aggravio), sostituiscono, per la parte preliminare al rilascio del certificato di prevenzione incendi, a tutti gli effetti, il procedimento tecnico derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, e successive modificazioni. Il comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, conformemente alle conclusioni del comitato tecnico regionale o interregionale, rilascia il certificato di prevenzione incendi per l'attività industriale in esame.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Avverso le conclusioni negative che possono comportare la chiusura dell'impianto, il fabbricante può chiedere il riesame delle conclusioni da parte della conferenza dei servizi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

9. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 8, la conferenza dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in materia di sicurezza industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, provenienti da:

a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) ANPA;

c) ISPESL;

d) ISS.

10. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

d) al Ministero dei trasporti e della navigazione nei casi di attività soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, al fine di procedere alle operazioni di collaudo;

e) al Dipartimento della protezione civile ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 17 e dell'aggiornamento dei programmi nazionali di previsione e prevenzione per il rischio industriale di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

11. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia o l'autorizzazione alla costruzione subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4.

12. In tutti i casi il sindaco o l'autorità competente concede l'agibilità degli impianti o l'autorizzazione all'esercizio salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni tecniche finali formulate ai sensi del comma 5, nei tempi e con le modalità dallo stesso previsti.".

14. 1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

15. 1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. l9 (Aggiornamento normativa tecnica). - 1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.".

16. 1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA, dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, e per le ispezioni di cui al comma 5 dell'articolo 18, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.".

17. 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 10 giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: "dall'articolo 19, comma 1," e le parole: "dai Ministeri dell'ambiente e della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dal comitato tecnico regionale o interregionale".

3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: "da due a cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a quindici milioni".

4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente alla denuncia per l'omissione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

18. 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). - 1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.

2. La notifica deve altresì essere aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

3. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche all'attività, sotto il profilo della sicurezza, il fabbricante può presentare, invece dell'aggiornamento, una dichiarazione di conferma della situazione esistente alla data di presentazione della precedente notifica o dichiarazione.".

19. 1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. E' istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

20. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonché, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire 109.200.000, del capitolo 2997 per lire 153.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

21. 1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scheda di informazione, prevista all'articolo 6, comma 3, al Ministero dell'ambiente nonché alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al comitato tecnico regionale o interregionale e al sindaco.

2. Per l'avvio delle istruttorie relative alle notifiche effettuate anteriormente alla data dell'11 gennaio 1994, per le quali non è stato nominato il responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, i comitati tecnici regionali o interregionali procedono con propria programmazione.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di ricezione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

22. 1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: "delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498," sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe per i servizi di acquedotti, o di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.".

2. L'articolo 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

23. 1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Sistema di gestione della sicurezza). - 1. Le imprese che svolgono attività soggette agli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 4, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza, possono introdurre un sistema di gestione della sicurezza, basato sulle linee guida che saranno definite dai provvedimenti di cui al comma successivo.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi, saranno determinati i criteri a cui il sistema volontario di gestione della sicurezza deve conformarsi.

3. I fabbricanti che si avvalgono del sistema di gestione di sicurezza e prevenzione dei rischi industriali possono darne comunicazione alla popolazione interessata anche tramite una apposita scritta: 'questa unità produttiva adotta un apposito sistema di sicurezza e prevenzione dei rischi industriali'.".

24. 1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

"Art. 21-bis (Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale ). - 1. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate 'aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali' dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano è predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati viene inviato al Ministero dell'ambiente, che lo approva di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali rientrano le seguenti aree critiche:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) aree industriali di Lambro, Seveso, Olona;

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

8. La dichiarazione di area ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere trasferita dal Ministero dell'ambiente alle regioni per la predisposizione dei piani di risanamento delle aree critiche di cui al comma 7. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate è autorizzato nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche di cui al comma 7 dal presente articolo, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti in attesa della predisposizione dei piani di risanamento.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.".

2. I piani di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono rideterminate le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle del decreto 22 settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273, anche sulla base dello stanzionamento di lire 299.500 milioni previsto per il 1998 nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

25. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE


[1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net.