GLOSSARIO DI URBANISTICA 2

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA[1]

·                    RD 28-04-1938 N.1165-Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

·                    L 18-04-1962 N.167-Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

·                    DL 06-09-1965 N.1022-Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.(Convertito dalla L. 1/11/65,n.1179)

·                    L 01-06-1971 N.291-Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

·                    L 22-10-1971 N.865-Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

·                    DPR 30-12-1972 N.1036-Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

·                    DPR 30-12-1972 N.1035-Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

·                    DPR 29-09-1973 N.601-Disciplina delle agevolazioni tributarie.

·                    DL 02-05-1974 N.115-Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

·                    L 27-05-1975 N.166-Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

·                    L 05-05-1976 N.258-Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

·                    L 28-01-1977 N.10-Norme per l'edificabilità dei suoli.

·                    DPR 24-07-1977 N.616-Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22 luglio 1975, n.382.

·                    L 05-08-1978 N.457-Norme per l'edilizia residenziale.

·                    DL 23-01-1982 N.9-Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.(Convertito dalla 25/3/82, n.94)

·                    L 22-04-1982 N.168-Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

·                    DM 23-05-1984 -Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

·                    L 11-03-1988 N.67-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1988.

·                    L 08-06-1990 N.142-Ordinamento delle autonomie locali.

·                    DM 26-04-1991-Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata residenziale pubblica, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457, determinati dal Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale.

·                    L 31-01-1992 N.59-Nuove norme in materia di società cooperative.

·                    L 17-02-1992 N.179-Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

·                    DL 05-10-1993 N.398-Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.(Convertita con modificazioni dalla L.4/12/92, n.493).

·                    L 24-12-1993 N.560-Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

·                    L 28-01-1994 N.85-Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n.179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.

·                    DM 05-08-1994- Determinazione dei limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

·                    DM 21-12-1994 -Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art.2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni.

·                    CIR 30-06-1995 N.31 Seg-Disposizioni esplicative della legge 24 dicembre 1993, n.560,recante:"Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

·                    CIR 01-08-1995 N.3825-Accertamento dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata.

·                    L 28-12-1995 N.549-Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

·                    DL 20-09-1996 N.491-Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.(Non convertito in legge).

DEFINIZIONE: “Edilizia residenziale pubblica”

Per edilizia residenziale pubblica (così le norme più recenti, dalla L. 865/1971 in poi, hanno ridenominato la precedente "edilizia economica e popolare") s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione di abitazioni a costo contenuto per i cittadini meno abbienti.

In senso strettamente giuridico, l'edilizia pubblica è soltanto quella a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, realizzata dallo Stato stesso o dagli enti pubblici (regioni, comuni, Iacp), denominata edilizia sovvenzionata.

Costituendo effettiva opera pubblica, ad essa possono essere applicate le norme espressamente previste per le opere dello Stato e degli enti pubblici (semplificazione delle procedure per l'occupazione delle aree e l'esecuzione delle opere).

I programmi di edilizia sovvenzionata vengono realizzati mediante l'intervento del Comitato per la programmazione economica (Cipe) e del Comitato per l'edilizia residenziale (Cer) che ripartiscono le risorse nelle diverse regioni, degli Iacp quali enti istituzionalmente preposti al settore edilizio che, infine, assegnano gli interventi ai soggetti esecutori.

L'edilizia agevolata-convenzionata è, invece, quella realizzata con il concorso pubblico e privato, e la corresponsione di contributi è volta principalmente all'abbattimento dei tassi d'interesse dei mutui.

Gli interventi possono essere realizzati da cooperative edilizie, da imprese di costruzioni, da enti e dai privati proprietari delle aree preventivamente espropriate e cedute in diritto di proprietà o concesse in diritto di superficie agli assegnatari.

L'edificazione deve avvenire conformemente al piano per l'edilizia economica e popolare (anche denominato piano di zona o piano 167, dal numero della legge che lo ha introdotto, nel 1962) e, nei comuni che non ne siano dotati (anche per averne esaurite le previsioni), nelle aree residenziali individuate nei programmi costruttivi specificamente previsti dall'art. 51 della L. 865/1971. Per l'esame degli aspetti normativi e procedurali attinenti il piano per l'edilizia economica e popolare si rimanda alla voce specifica. Gli aspetti attinenti all'apprensione delle aree si vedano invece alle voci Espropriazione ed Occupazione d'urgenza.

Sono opportune alcune ulteriori considerazioni in ordine ai principali soggetti attuatori (anche in forma indiretta) degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ossia gli Iacp e le cooperative edilizie.

Gli Istituti autonomi delle case popolari sono enti pubblici non economici, istituzionalmente preposti al soddisfacimento della necessità di edilizia residenziale per le classi meno agiate (R.D. 1165/1938).

Vi sono confluiti i patrimoni di tutti gli enti soppressi che operavano in precedenza nel medesimo settore. L'art. 13 del D.P.R. 1036/1972, infatti ha previsto, con effetto dal 31 dicembre 1973, la soppressione di nove enti (tra i quali la Gescal, l'Ises, l'Incis) disponendo la successione degli Istituti autonomi provinciali nella proprietà dei beni immobili e nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive, nonché nei rapporti processuali inerenti gli immobili ad essi devoluti.

Sono costituiti in ciascun capoluogo di provincia ed hanno competenza nell'ambito delle assegnazioni di alloggi nei comuni ricompresi nella provincia medesima, indicendo i bandi di concorso in ordine alla localizzazione degli alloggi da assegnare ed ai requisiti degli eventuali assegnatari.

Gli alloggi degli Iacp costituiscono beni patrimoniali indisponibili.

Le cooperative edilizie consistono nell'associazione di più persone (almeno nove) che, in forma d'impresa, perseguono "la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata" come sancito all'art. 45 Cost., allo scopo di soddisfare le esigenze abitative dei propri membri.

Possono essere costituite quali società di fatto, di persone (ad esempio, come società in accomandita semplice) o per capitali (S.r.l. o S.p.A.); possono essere a "proprietà divisa" o "indivisa", a seconda dell'individuazione o meno delle porzioni immobiliari di esclusiva proprietà.

Il codice civile ne disciplina la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento agli artt. da 2511 a 2545 e da 2636 a 2639.

Con la L. 457/1978, infine, è stato previsto il piano decennale per l'edilizia residenziale, strumento di programmazione economico-finanziaria inteso a dare nuovo impulso alla produzione edilizia nel settore dell'edificazione a costo sociale.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

L 17-02-1992 N. 179-Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

Capo IV - Recupero

11. Riserva a favore degli interventi di recupero.

 1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate in misura non inferiore al 30 per cento per il recupero ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma primo dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva o di immobili non residenziali funzionali alla residenza, ivi compreso, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.

12. Risanamento delle parti comuni dei fabbricati.

1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condominii o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente. Detti contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione, o a cooperative edilizie alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.

2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

a) la dotazione della strumentazione urbanistica;

b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;

c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari per la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente articolo si prescinde dai requisiti previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 457, del 1978, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Il programma è approvato dal consiglio comunale ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

13. Attuazione dei piani di recupero. 2. E' in facoltà del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi anche il comune.

15. Disposizione per gli edifici condominiali. 2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

L 05-08-1978 N. 457-Norme per l'edilizia residenziale.

TITOLO IV

Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

27. (Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente). - I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni.

28. (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). - I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente art. 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente art.27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

29. (Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni). - Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.

La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di recupero.

30. (Piani di recupero di iniziativa dei privati). - I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .

31. (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni ed integrazioni.

32. (Disposizioni particolari). - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 . I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , o della presente legge, la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

33. (Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero). - Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10 , fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.

Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma.

Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.

La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.

34. (Piani esecutivi vigenti). - Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.

DL 05-10-1993 N. 398-Disposizioni per l'accelerazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.(Convertita con modificazioni dalla L. 4/12/92, n. 493).

11. Programmi di recupero urbano.

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento

urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

NOTE


[1] Tratto da: http://www.verdiregionelombardia.net.